Per non disperdere la memoria - Per render tangibile la memoria - Per diffondere la memoria - Per rivivere la memoria
E’ costituita un Associazione Culturale, nella forma dell’Associazione priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, che assume la denominazione di “Pico Cavalieri” con sede nel Comune di Ferrara via Aminta n. 9 – Pontelagoscuro e la sua durata è illimitata.
L’Associazione Culturale di Ricerche Storiche Pico Cavalieri è autonoma e amministrativamente indipendente, è caratterizzata dalla democraticità della struttura e garantisce l’uguaglianza di tutti i soci; non persegue finalità di lucro e gli eventuali utili sono interamente destinati alla realizzazione delle finalità istituzionali con divieto di distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi o riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione, non siano imposte per legge.
L’Associazione Culturale, di promozione sociale è un centro permanente di vita associativa e si prefigge di promuovere la partecipazione dei propri soci alla vita della comunità locale, regionale e nazionale per la realizzazione di interessi a valenza collettiva. In particolare, attraverso i metodi del libero associazionismo e riconoscendo nella conoscenza della storia uno strumento di comunicazione, dialogo e comprensione reciproca fra i popoli di tutte le nazionalità, si prefigge di promuovere tutte quelle iniziative, anche a carattere didattico informativo, atte alla conoscenza delle vicende storiche, con particolare riferimento alle vicende belliche ed a quelle dei combattenti di ogni nazionalità e delle diverse popolazioni coinvolte, attraverso la ricerca storica, la raccolta documentaria, lo studio e la catalogazione del territorio e dei suoi reperti. I risultati dell’attività dell’Associazione verranno diffusi attraverso mostre, pubblicazioni, seminari, incontri , convegni, escursioni, gite organizzate, visite guidate, conferenze e altri strumenti didattico-divulgativi ideati e prodotti anche in collaborazione con enti pubblici e privati, musei ed associazioni varie atti a far diffondere e divulgare gli scopi e le finalità dell’Associazione.
L’Associazione potrà inoltre:L’Associazione Culturale non ha fini partitici, religiosi o razziali; diffonde gli ideali associativi e la conoscenza delle attività svolte nelle forme più idonee in relazione alle proprie potenzialità ed ai destinatari dell’informazione, eventualmente anche attraverso notiziari periodici ed attività editoriali.
Il numero dei soci è illimitato e all’Associazione Culturale possono aderire tutti i cittadini e le cittadine che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione ed a osservare il presente Statuto. I soci ed i loro famigliari hanno diritto di frequentare i locali dell’Associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dall’Associazione stessa.
Il Rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo. E’ esclusa ogni limitazione in funzione delle temporaneità della partecipazione alla vita associativa ed è previsto, per gli associati di maggiore età, il diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione. I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale annuale. Non sono ammessi soci temporanei.
Per essere ammessi a soci è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo con l’osservanza delle seguenti modalità:
La qualità di socio si perde per espulsione, recesso o decesso. I soci possono essere sospesi. Con decisione adottata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri, i soci sono espulsi per i seguenti motivi:
In ogni caso, prima di procedere all’espulsione devono essere contestati per iscritto al socio degli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. I soci espulsi possono ricorrere contro il provvedimento del Consiglio; il ricorso verrà esaminato dall’Assemblea nella prima riunione ordinaria. Il recesso da parte dei soci deve essere comunque comunicato per iscritto all’Associazione che ne prende atto nel primo Consiglio Direttivo utile e provvede alla cancellazione dal libro dei soci.
In caso di divergenze o di controversie di qualsiasi natura, nessuna esclusa, tra l’Associazione e gli Associati, le medesime saranno decise, esclusa ogni altra giurisdizione, inappellabilmente e senza formalità di procedure, da un collegio Arbitrale di tre membri, di cui due nominati dalle parti ed il terzo nominato dai due Arbitri già designati.
L’Associazione Culturale trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da quote associative, beni mobili ed immobili di proprietà, contributi, lasciti, donazioni, liberalità; entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi ad associati o a terzi; entrate derivanti da attività commerciali, turistiche, editoriali, produttive marginali o da iniziative promozionali. Le somme versate per le tessere non sono rimborsabili in nessun caso. La quota o il contributo associativo, ad eccezione dei trasferimenti in caso di morte, sono intrasmissibili e non rivalutabili. Il fondo comune non può esser ripartito tra i soci né durante la vita dell’Associazione, né all’atto del suo scioglimento. L’esercizio finanziario dell’associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige entro i primi 4 mesi dell’anno successivo il rendiconto economico e finanziario e lo sottopone all’Assemblea dei soci. Gli eventuali utili di gestione devono essere interamente reinvestiti per attività istituzionali.
L’Assemblea è composta da tutti i soci, può essere ordinaria e straordinaria ed
è convocata dal Presidente previa determinazione del Consiglio Direttivo.
L’Assemblea straordinaria è inoltre convocata dal Presidente su richiesta motivata
di 1/10 della base sociale; in quest’ultimo caso l’assemblea dovrà aver
luogo entro 30 giorni dalla data in cui viene richiesta. L’Assemblea ordinaria viene
convocata almeno una volta all’anno nel periodo che va dal 1 gennaio al 30 aprile successivo
e adempie ai seguenti compiti:
Le convocazioni dell’Assemblea ordinaria sono effettuate con avviso esposto presso la sede
dell’Associazione Culturale almeno 20 giorni prima della data fissata. L’Assemblea
straordinaria è convocata con avviso scritto recapitato al domicilio di ogni socio almeno
10 giorni prima della data fissata. Gli avvisi di convocazione devono contenere: l’ordine del
giorno, la data, l’orario ed il luogo della prima e dell’eventuale seconda convocazione.
Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere un intervallo non inferiore a tre ore.
L’Assemblea sia ordinaria sia straordinaria è validamente costituita in prima convocazione
quando sia presente o rappresenta la metà più uno dei soci; in seconda convocazione
l’assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati,
tranne nei casi di modifica dell’atto costitutivo, o dello statuto, dell’associazione,
per cui si richiede la presenza della metà più uno dei soci e il voto favorevole di
almeno i 3/4 dei presenti. In caso di scioglimento dell’associazione si richiede la presenza
e il voto favorevole di almeno i ¾ degli associati. L’Assemblea, sia ordinaria sia
straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall’Assemblea stessa.
Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta
1/5 dei presenti. In caso di voto segreto vengono nominati dall’Assemblea tre scrutatori con
il compito di sovrintendere alle operazioni di voto. L’elezione libera dagli organi amministrativi
si basa sul principio del voto singolo (c.c. art.2532) e sulla sovranità dell’assemblea
dei soci. Per l’elezione del Consiglio Direttivo la votazione avviene di norma a scrutinio segreto.
Le deliberazioni adottate dall’Assemblea dovranno essere riportate su apposito libro ed essere firmate da chi ha presieduto l’Assemblea e dal verbalizzante. Le deliberazioni e i rendiconti sono pubblicizzati ai soci con l’esposizione per 10 giorni dopo l’approvazione nella sede dell’associazione.
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di undici consiglieri eletti fra i soci. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati maggiorenni. Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente, il VicePresidente e il Segretario; fissa le responsabilità degli altri Consiglieri in ordine all’attività svolta dal Circolo per il conseguimento dei propri fini sociali.
Nel caso in cui per dimissioni o altre cause, uno o più componenti il Consiglio, decadano
dall’incarico, il Consiglio può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi
fra i non eletti, che rimangano in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio.
Nel caso non vi siano non eletti la sostituzione spetta all’Assemblea. Ove decada oltre la
metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo
Consiglio. Il consigliere che, senza giustificare l’assenza, non interviene a tre riunioni
consecutive del Consiglio direttivo viene dichiarato decaduto.
Il Consiglio è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno
1/3 dei Consiglieri. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.
La riunione è valida se è presente la maggioranza dei Consiglieri; le deliberazioni vengono
assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. I verbali di ogni riunione saranno
sottoscritti da chi ha presieduto la riunione e da un Consigliere e conservati agli atti.
Il Consiglio direttivo deve:
Nell’esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di
Commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Le convocazioni del Consiglio devono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi almeno 5 giorni
prima della data della riunione, tale avviso deve contenere l’ordine del giorno, la data, l’orario
ed il luogo della seduta.
Il Presidente è eletto in seno al Consiglio Direttivo ed ha il compito di presiedere lo stesso.
Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione Culturale di
fronte ai terzi e in giudizio. Nel caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano
al Vice Presidente. Il Presidente cura l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
Il presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali
al nuovo presidente, entro venti giorni dalla elezione di questi; di tali consegne deve essere redatto
verbale e portato a conoscenza del Consiglio Direttivo alla sua prima riunione.
Il presente Statuto può essere modificato dall’assemblea dei soci con le modalità di cui al precedente art.8.
In caso di scioglimento dell’Associazione culturale, il patrimonio verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla Legge. La scelta è deliberata dall’assemblea con le modalità previste al precedente art.8.
Per quanto non contemplato nel presente Statuto valgono le norme del codice civile ed alle altre norme di legge vigenti in materia di associazionismo.
Il Presidente
D. Bragatto