lo Statuto dell’Associazione Culturale di Ricerche Storiche Pico Cavalieri, Ferrara

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE DI RICERCHE STORICHE PICO CAVALIERI

  • Provincia di Ferrara
  • Codice Fiscale 93062380386

Art.1 Costituzione, denominazione e durata

E’ costituita un Associazione Culturale, nella forma dell’Associazione priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, che assume la denominazione di “Pico Cavalieri” con sede nel Comune di Ferrara via Aminta n. 9 – Pontelagoscuro e la sua durata è illimitata.

Art.2 Caratteristiche

L’Associazione Culturale di Ricerche Storiche Pico Cavalieri è autonoma e amministrativamente indipendente, è caratterizzata dalla democraticità della struttura e garantisce l’uguaglianza di tutti i soci; non persegue finalità di lucro e gli eventuali utili sono interamente destinati alla realizzazione delle finalità istituzionali con divieto di distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi o riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione, non siano imposte per legge.

Art.3 Scopi ed attività

L’Associazione Culturale, di promozione sociale è un centro permanente di vita associativa e si prefigge di promuovere la partecipazione dei propri soci alla vita della comunità locale, regionale e nazionale per la realizzazione di interessi a valenza collettiva. In particolare, attraverso i metodi del libero associazionismo e riconoscendo nella conoscenza della storia uno strumento di comunicazione, dialogo e comprensione reciproca fra i popoli di tutte le nazionalità, si prefigge di promuovere tutte quelle iniziative, anche a carattere didattico informativo, atte alla conoscenza delle vicende storiche, con particolare riferimento alle vicende belliche ed a quelle dei combattenti di ogni nazionalità e delle diverse popolazioni coinvolte, attraverso la ricerca storica, la raccolta documentaria, lo studio e la catalogazione del territorio e dei suoi reperti. I risultati dell’attività dell’Associazione verranno diffusi attraverso mostre, pubblicazioni, seminari, incontri , convegni, escursioni, gite organizzate, visite guidate, conferenze e altri strumenti didattico-divulgativi ideati e prodotti anche in collaborazione con enti pubblici e privati, musei ed associazioni varie atti a far diffondere e divulgare gli scopi e le finalità dell’Associazione.

L’Associazione potrà inoltre:
  1. attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con enti pubblici per gestire strutture culturali e ricreative, nonché manifestazioni ed iniziative di vario genere;
  2. esercitare in via meramente marginale e senza scopi di lucro attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.

L’Associazione Culturale non ha fini partitici, religiosi o razziali; diffonde gli ideali associativi e la conoscenza delle attività svolte nelle forme più idonee in relazione alle proprie potenzialità ed ai destinatari dell’informazione, eventualmente anche attraverso notiziari periodici ed attività editoriali.

Art.4 Soci

Il numero dei soci è illimitato e all’Associazione Culturale possono aderire tutti i cittadini e le cittadine che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione ed a osservare il presente Statuto. I soci ed i loro famigliari hanno diritto di frequentare i locali dell’Associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dall’Associazione stessa.

Il Rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo. E’ esclusa ogni limitazione in funzione delle temporaneità della partecipazione alla vita associativa ed è previsto, per gli associati di maggiore età, il diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione. I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale annuale. Non sono ammessi soci temporanei.

Art.5 Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

Per essere ammessi a soci è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo con l’osservanza delle seguenti modalità:

  1. Indicare nome e cognome, luogo e data di nascita e residenza;
  2. Dichiarare di attenersi al presente statuto, agli eventuali regolamenti interni e alle deliberazioni prese dagli organi sociali; il Consiglio Direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa. La domanda di ammissione a socio presentata da minorenne dovrà essere controfirmata dall’esercente la patria potestà, il quale rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione Culturale e risponde verso lo stesso per tutte le obbligazioni del socio minorenne.

La qualità di socio si perde per espulsione, recesso o decesso. I soci possono essere sospesi. Con decisione adottata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri, i soci sono espulsi per i seguenti motivi:

  1. comportamento gravemente contrastante con gli scopi dell’Associazione;
  2. quando non ottemperino al presente statuto o alle deliberazioni degli organi dell’Associazione;
  3. quando in qualunque nodo arrechino volontariamente danni morali o materiali all’Associazione;
  4. quando si rendono morosi nel pagamento delle quote associative.

In ogni caso, prima di procedere all’espulsione devono essere contestati per iscritto al socio degli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. I soci espulsi possono ricorrere contro il provvedimento del Consiglio; il ricorso verrà esaminato dall’Assemblea nella prima riunione ordinaria. Il recesso da parte dei soci deve essere comunque comunicato per iscritto all’Associazione che ne prende atto nel primo Consiglio Direttivo utile e provvede alla cancellazione dal libro dei soci.

In caso di divergenze o di controversie di qualsiasi natura, nessuna esclusa, tra l’Associazione e gli Associati, le medesime saranno decise, esclusa ogni altra giurisdizione, inappellabilmente e senza formalità di procedure, da un collegio Arbitrale di tre membri, di cui due nominati dalle parti ed il terzo nominato dai due Arbitri già designati.

Art.6 Patrimonio ed esercizio finanziario

L’Associazione Culturale trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da quote associative, beni mobili ed immobili di proprietà, contributi, lasciti, donazioni, liberalità; entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi ad associati o a terzi; entrate derivanti da attività commerciali, turistiche, editoriali, produttive marginali o da iniziative promozionali. Le somme versate per le tessere non sono rimborsabili in nessun caso. La quota o il contributo associativo, ad eccezione dei trasferimenti in caso di morte, sono intrasmissibili e non rivalutabili. Il fondo comune non può esser ripartito tra i soci né durante la vita dell’Associazione, né all’atto del suo scioglimento. L’esercizio finanziario dell’associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige entro i primi 4 mesi dell’anno successivo il rendiconto economico e finanziario e lo sottopone all’Assemblea dei soci. Gli eventuali utili di gestione devono essere interamente reinvestiti per attività istituzionali.

Art.7 Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione:
  1. L’assemblea dei soci
  2. Il Consiglio Direttivo
  3. Il Presidente

Art. 8 L’Assemblea generale

L’Assemblea è composta da tutti i soci, può essere ordinaria e straordinaria ed è convocata dal Presidente previa determinazione del Consiglio Direttivo.
L’Assemblea straordinaria è inoltre convocata dal Presidente su richiesta motivata di 1/10 della base sociale; in quest’ultimo caso l’assemblea dovrà aver luogo entro 30 giorni dalla data in cui viene richiesta. L’Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all’anno nel periodo che va dal 1 gennaio al 30 aprile successivo e adempie ai seguenti compiti:

  • approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale;
  • elegge all’occorrenza il Consiglio Direttivo;
  • delibera sulle questioni attinenti alla gestione sociale che eccedono l’amministrazione ordinaria;
  • delibera l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
  • approva annualmente un rendiconto economico e finanziario dell’anno precedente;
  • esamina i ricorsi presentati dai soci avverso le decisioni di espulsione adottate dal Consiglio Direttivo.

Le convocazioni dell’Assemblea ordinaria sono effettuate con avviso esposto presso la sede dell’Associazione Culturale almeno 20 giorni prima della data fissata. L’Assemblea straordinaria è convocata con avviso scritto recapitato al domicilio di ogni socio almeno 10 giorni prima della data fissata. Gli avvisi di convocazione devono contenere: l’ordine del giorno, la data, l’orario ed il luogo della prima e dell’eventuale seconda convocazione.
Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere un intervallo non inferiore a tre ore. L’Assemblea sia ordinaria sia straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresenta la metà più uno dei soci; in seconda convocazione l’assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, tranne nei casi di modifica dell’atto costitutivo, o dello statuto, dell’associazione, per cui si richiede la presenza della metà più uno dei soci e il voto favorevole di almeno i 3/4 dei presenti. In caso di scioglimento dell’associazione si richiede la presenza e il voto favorevole di almeno i ¾ degli associati. L’Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall’Assemblea stessa.
Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta 1/5 dei presenti. In caso di voto segreto vengono nominati dall’Assemblea tre scrutatori con il compito di sovrintendere alle operazioni di voto. L’elezione libera dagli organi amministrativi si basa sul principio del voto singolo (c.c. art.2532) e sulla sovranità dell’assemblea dei soci. Per l’elezione del Consiglio Direttivo la votazione avviene di norma a scrutinio segreto.

Le deliberazioni adottate dall’Assemblea dovranno essere riportate su apposito libro ed essere firmate da chi ha presieduto l’Assemblea e dal verbalizzante. Le deliberazioni e i rendiconti sono pubblicizzati ai soci con l’esposizione per 10 giorni dopo l’approvazione nella sede dell’associazione.

Art.9 Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di undici consiglieri eletti fra i soci. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati maggiorenni. Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente, il VicePresidente e il Segretario; fissa le responsabilità degli altri Consiglieri in ordine all’attività svolta dal Circolo per il conseguimento dei propri fini sociali.

Nel caso in cui per dimissioni o altre cause, uno o più componenti il Consiglio, decadano dall’incarico, il Consiglio può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi fra i non eletti, che rimangano in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio. Nel caso non vi siano non eletti la sostituzione spetta all’Assemblea. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio. Il consigliere che, senza giustificare l’assenza, non interviene a tre riunioni consecutive del Consiglio direttivo viene dichiarato decaduto.
Il Consiglio è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno 1/3 dei Consiglieri. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.
La riunione è valida se è presente la maggioranza dei Consiglieri; le deliberazioni vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. I verbali di ogni riunione saranno sottoscritti da chi ha presieduto la riunione e da un Consigliere e conservati agli atti.

Il Consiglio direttivo deve:

  • redigere i programmi delle attività previste dal presente Statuto, sulla base delle linee approvate dall’Assemblea dei soci;
  • curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea;
  • redigere il rendiconto economico, finanziario e patrimoniale;
  • formulare l’eventuale regolamento interno da sottoporre all’approvazione dell’assemblea;
  • favorire la partecipazione dei soci all’attività dell’Associazione ;
  • provvedere all’ordinaria amministrazione, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
  • adottare i provvedimenti di espulsione ed altri eventuali provvedimenti disciplinari previsti dai regolamenti.

Nell’esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di Commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Le convocazioni del Consiglio devono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi almeno 5 giorni prima della data della riunione, tale avviso deve contenere l’ordine del giorno, la data, l’orario ed il luogo della seduta.

Art.10 Il Presidente

Il Presidente è eletto in seno al Consiglio Direttivo ed ha il compito di presiedere lo stesso. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione Culturale di fronte ai terzi e in giudizio. Nel caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vice Presidente. Il Presidente cura l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
Il presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo presidente, entro venti giorni dalla elezione di questi; di tali consegne deve essere redatto verbale e portato a conoscenza del Consiglio Direttivo alla sua prima riunione.

Art.11 Modifiche statutarie

Il presente Statuto può essere modificato dall’assemblea dei soci con le modalità di cui al precedente art.8.

Art.12 Scioglimento

In caso di scioglimento dell’Associazione culturale, il patrimonio verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla Legge. La scelta è deliberata dall’assemblea con le modalità previste al precedente art.8.

Art.13 Rinvio

Per quanto non contemplato nel presente Statuto valgono le norme del codice civile ed alle altre norme di legge vigenti in materia di associazionismo.

 

Il Presidente
D. Bragatto